Sui permessi relativi alla Legge 104, una nuova circolare dell’Inps riporta indicazioni e chiarimenti connessi alle novità introdotte dal Decreto legislativo entrato in vigore a partire dal 13 agosto 2022. Il Decreto, come riferisce il sito dell’agenzia Adnkronos, è in sintonia con la direttiva Ue relativa all’equilibrio tra vita privata e lavorativa per genitori e prestatori di assistenza.
La modifica all’articolo 33!
Nel dettaglio, è stato modificato l’articolo 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3. Ha prolungato il congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo; ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”.
Non più referente unico!
Per quanto riguarda dunque i permessi previsti dalla legge n. 104, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. E dunque, a partire dal 13 agosto 2022, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono usufruirne in alternativa tra loro.
Non è stato modificato invece il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé medesimo dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33. “La procedura, a fare data dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni”, recita l’articolo.